La
Fondazione
Statuto e Regolamento delle delegazioni
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delle delegazioni
Fondazione SORELLA NATURA
Riconosciuta come persona giuridica
dalla Prefettura di Perugia
il 09. 09. 2003 ai sensi D.P.R.
n.° 361/2002
iscrizione nel Reg. Persone Giuridiche
al n.° 1131 parte gen.- n.°
1132 parte analitica
Ente di protezione ambientale riconosciuto
dallo Stato
ai sensi dell’art. 13 della
legge 08.07.1986, n.° 349
D. Min. Amb e T.T. del 19. 01. 2006
ATTO DEL NOTAIO
dr. Paolo Pettinacci
rogante in Assisi
16.10.2001
Reg. il 05.11.01- vol. 1 –
n.° 7347
Trascritto a PG il 20.11.2001
n.° 25771/ Part. 17419
Articolo
1 - Costituzione
È costituita una Fondazione
denominata “SORELLA NATURA”,
con sede ad Assisi, località
S. Croce.
Delegazioni e uffici potranno essere
costituiti sia in Italia che all’estero
onde svolgere, in via accessoria
e strumentale rispetto alle finalità
della Fondazione, attività
di promozione nonché di sviluppo
e incremento della necessaria rete
di relazioni nazionali e internazionali
di supporto alla Fondazione stessa.
La Fondazione non ha scopo di lucro
e non può distribuire utili.
Articolo
2 - Scopi
La Fondazione opera per lo sviluppo
della cultura e dell’educazione
ambientale ispirandosi al messaggio
di San Francesco d’Assisi.
Primariamente la Fondazione svilupperà
azioni di formazione della classe
dirigente italiana ed internazionale
sui temi dell’economia solidale
e dello sviluppo sostenibile.
La Fondazione favorirà il
confronto e la ricerca, valorizzando
e rispettando le diversità
di cultura, religione, etnia e popolo,
ai fine trovare linee di azione
comuni.
Per il raggiungimento dei suoi scopi
la Fondazione potrà:
a) Stipulare ogni opportuno atto
o contratto, anche per il finanziamento
delle operazioni deliberate, tra
cui, senza esclusione di altri,
l’assunzione di prestiti e
mutui a breve o a lungo termine,
1’acquisto, in proprietà
o in diritto di superficie, di immobili;
stipulare convenzioni di qualsiasi
genere, anche trascrivibili nei
pubblici registri, con enti pubblici
o privati, che siano considerate
opportune e utili per il raggiungimento
degli scopi della Fon dazione
b) Amministrare e gestire i beni
mobili ed immobili di cui sia proprietaria,
locatrice, comodataria o comunque
posseduti o di cui riceva apposito
mandato di gestione ovvero a qualsiasi
altro titolo detenuti, ovvero amministrare
o gestire le somme provenienti da
tale gestione;
c) Stipulare convenzioni per l’affidamento
a terzi di parte dell’attività;
d) Partecipare ad associazioni,
enti ed istituzioni, pubbliche e
private, la cui attività
sia rivolta, direttamente o indirettamente
al perseguimento di scopi analoghi
a quelli della Fondazione medesima;
la Fondazione potrà, ove
lo ritenga opportuno, concorrere
anche alla costituzione degli organismi
anzidetti;
e) Costituire, ovvero partecipare,
società di capitali che svolgano
in via strumentale ed esclusiva
attività diretta al perseguimento
degli scopi statutari;
f) Promuovere ed organizzare: corsi
e master di istruzione superiore,
anche dando vita all’istituzione
di una libera università*
; seminari; corsi di formazione
e di orientamento professionale,
anche finalizzati all’individuazione
di professionalità innovative
in campo ambientale e all’occupazione;
manifestazioni, convegni, incontri,
procedendo alla pubblicazione dei
relativi atti o documenti, e tutte
quelle attività idonee a
favorire un organico contatto tra
la Fondazione, i relativi addetti
e il pubblico
g) Svolgere, in via accessoria e
strumentale al perseguimento dei
fini istituzionali, attività
di commercializzazione, anche con
riferimento al settore dell’editoria
e degli audiovisivi in genere;
h) Svolgere ogni altra attività
idonea ovvero di supporto al perseguimento
delle finalità istituzionali
impiegando anche tecnologie avanzate.
Articolo
3 - Rapporti istituzionali o culturali
Nel rispetto della propria autonomia
istituzionale ed in conformità
alle leggi vigenti, la Fondazione
potrà agire con spirito di
collaborazione e di solidarietà
con altre istituzioni.
Per l’esplicazione delle proprie
attività la Fondazione potrà
stipulare convenzioni con Istituti,
Enti, Organismi pubblici e privati
Nell’ambito della piena autonomia
delle proprie attività la
Fondazione, per la realizzazione
delle proprie finalità, potrà
anche stabilire rapporti con organismi
ed istituzioni scientifiche nazionali
ed
internazionali. La Fondazione può
anche, altresì, pervenire
ad accordi con le Università.
Articolo
4 - Rapporti con la comunità
generale
La Fondazione potrà collaborare
ai piani culturali con altri Enti,
Fondazioni, Associazioni e Circoli.
Il Consiglio di Gestione ha la facoltà
di dichiarare benemeriti della Fondazione
Enti o Persone che abbiano particolarmente
contribuito allo sviluppo delle
sue attività.
Articolo
5 - Patrimonio
Il patrimonio della Fondazione è
composto:- dal fondo di dotazione
costituito dai conferimenti in denaro
o beni mobili e immobili, o altre
utilità impiegabili per il
perseguimento degli scopi, effettuati
dai Fondatori e dai Partecipanti;
- dalle elargizioni fatte da enti
o da privati con espressa destinazione
a incremento del patrimonio;
- dalla parte di rendite non utilizzata
che, con delibera del Consiglio
di indirizzo, può essere
destinata a incrementare il patrimonio;
- da contributi attribuiti al patrimonio
da Organizzazioni Internazionali,
dall’Unione Europea, dagli
Stati, da enti territoriali o da
altri enti pubblici.
Articolo
6 - Fondo di Gestione
Il fondo di gestione della Fondazione
è costituito:- dalle quote
annuali dei Soci;
- dalle rendite e dai proventi derivanti
dal patrimonio e dalle attività
della Fondazione medesima;
- da eventuali donazioni o disposizioni
testamentarie che non siano espressamente
destinate al fondo di dotazione;
- da eventuali altri contributi
attribuiti da Organismi Internazionali,
dall’Unione Europea, dagli
Stati, da enti territoriali o da
altri enti pubblici;
- dai contributi, in qualsiasi forma
concessi, dei Fondatori e dei Partecipanti;
- dai ricavi delle attività
istituzionali, accessorie, strumentali
e connesse.
Le rendite e le risorse della Fondazione
saranno impiegate per il funzionamento
della Fondazione stessa e per la
realizzazione dei suoi scopi.
Articolo
7 - Esercizio finanziario
L’esercizio finanziario ha
inizio il I gennaio e termina il
31 dicembre di ciascun anno. Il
Consiglio di Indirizzo approva entro
il 30 aprile di ogni anno, o qualora
ritenuto opportuno entro il 30 giugno
di ogni anno, il bilancio consuntivo
dell’anno precedente, accompagnato
dalla relazione sull’andamento
della gestione sociale e dalla relazione
del Collegio dei Revisori dei Conti.
E’ vietata la distribuzione
degli utili o avanzi di gestione
nonché di fondi e riserve
durante la vita della Fondazione,
a meno che la destinazione o la
distribuzione non siano imposte
per legge.
Articolo
8 - Membri della Fondazione
I membri della Fondazione si dividono
in:
- Fondatori
- Partecipanti
- Corrispondenti
- Aderenti
- Benemeriti
Articolo
9 - Fondatori
Sono Fondatori l’Associazione
SORELLA NATURA e tutti coloro, persone
fisiche o giuridiche, che hanno
partecipato alla costituzione della
Fondazione, nonché tutte
le persone fisiche, singole o associate,
giuridiche, pubbliche o private,
e gli enti che contribuiscano al
Fondo di dotazione e/o al Fondo
di gestione, chiamate a farne parte,
su proposta del Consiglio di Gestione,
dal Consiglio di Indirizzo ai sensi
dell’art. 13 dei presente
Statuto.All’atto della costituzione
della Fondazione le persone giuridiche
fondatrici dichiarano la loro erogazione
per la costituzione del
patrimonio della Fondazione, che
si pone anche quota annuale; le
persone fisiche sono chiamate ad
una contribuzione simbolica.
Articolo
10 - Partecipanti, Corrispondenti,
Aderenti, Benemeriti
Possono ottenere la qualifica di
Partecipanti le persone fisiche
o giuridiche, pubbliche o private,
e gli enti che, condividendo le
finalità della Fondazione,
contribuiscono alla vita della medesima
ed alla realizzazione dei suoi scopi
mediante contributi in denaro, annuali
o pluriennali, con le modalità
ed in misura non inferiore a quella
stabilita, anche annualmente, dal
Consiglio di Indirizzo, ovvero con
una attività anche professionale
di particolare rilievo o con l’attribuzione
di beni materiali o immateriali.
La qualifica di Partecipante dura
per tutto il periodo per il quale
il contributo è stato regolarmente
fornito.
Possono ottenere la qualifica di
soci corrispondenti tutte le persone
fisiche, italiane o straniere, che
condividono le finalità della
Fondazione e si impegnano a sostenerle
e divulgarle, anche partecipando
all’attività delle
delegazioni, ove costituite
Il Consiglio di Gestione stabilisce
annualmente la quota annua associativa
per i soci corrispondenti, tale
quota potrà anche esser differenziata
per categorie d’appartenenza,
d’età o altro.
Possono ottenere la qualifica di
aderenti tutte le persone fisiche
e giuridiche che, pur senza assumere
obblighi e diritti sociali, dichiarino
di aderire ai principi veicolati
dalla Fondazione, con particolare
riferimento a quelli della certificazione
etico ambientale, anche rendendo
pubblica tale adesione secondo le
modalità indicate dalla Fondazione.
La qualifica di Socio Benemerito
viene conferita dal Consiglio di
Indirizzo, su proposta del Presidente,
a personalità italiane ed
estere che abbiano ben meritato
per la cultura ambientale. I Soci
Benemeriti non hanno obblighi sociali,
possono partecipare, senza diritto
di voto, al Consiglio di Indirizzo.
Articolo
11 - Esclusione, decadenza e recesso
Il Consiglio di Indirizzo decide
con la maggioranza assoluta l’esclusione
dei Fondatori ed a maggioranza quella
dei Partecipanti e Corrispondenti,
per grave o reiterato inadempimento
degli obblighi e doveri derivanti
dal presente Statuto, tra cui in
via esemplificativa e non tassativa:
- condotta incompatibile con il
dovere di collaborazione con le
altre
componenti della Fondazione;
- comportamento contrario al dovere
di prestazioni non patrimoniali
Nel caso di enti e/o persone giuridiche,
l’esclusione ha luogo anche
per i seguenti motivi:
- estinzione a qualsiasi titolo
dovuta;
- apertura di procedura di liquidazione;
- fallimento e/o apertura delle
procedure concorsuali anche
stragiudiziali;
Senza bisogno di procedere ad esclusione,
decadono dalla qualifica di Soci,
di tutte le categorie sociali, coloro
che non adempiono all’obbligo
di effettuare le contribuzioni e
i conferimenti previsti dal presente
Statuto, entro i termini fissati
dal Consiglio di Gestione.
I Soci Fondatori, Partecipanti e
Corrispondenti dotati di personalità
giuridica per recedere dalla partecipazione
sociale debbono darne comunicazione
con lettera raccomandata R.R. almeno
tre mesi prima della scadenza dell’anno
solare.
In mancanza od in caso di comunicazione
tardiva restano obbligati al versamento
della quota annua di loro spettanza
e agli obblighi previsti dal Codice
Civile.
Le quote annuali dei Soci di tutte
le categorie debbono esser versate
entro il 30 marzo di ogni anno.
I Fondatori e i Partecipanti possono,
in ogni momento, recedere dalla
Fondazione ai sensi dell’art.
24 del Codice Civile, fermo restando
il dovere di adempimento delle obbligazioni
assunte.
Articolo
12 - Organi della Fondazione
Sono organi della Fondazione;
- il Consiglio di Indirizzo;
- il Consiglio di Gestione;
- il Collegio dei Partecipanti;
- la Consulta dei Corrispondenti
- i Presidenti Onorari;
- il Presidente della Fondazione;
- i Vicepresidenti;
- il Segretario Generale della Fondazione;
- il Comitato Scientifico
- il Comitato Etico;
- il Collegio dei Probiviri
- il Collegio dei Revisori dei Conti.
Articolo
13 - Consiglio di Indirizzo
Il Consiglio di Indirizzo è
composto dai Soci Fondatori, da
un rappresentante ogni dieci soci
partecipanti, da un rappresentante
ogni cinquecento soci corrispondenti.
Nel caso di persone giuridiche queste
ultime provvederanno a designare
il loro rappresentante stabile all’interno
del Consiglio di Indirizzo.
Il Consiglio di Indirizzo determina,
in conformità agli scopi
statutari, gli obiettivi e i programmi
della Fondazione e verifica i risultati
complessivi della gestione della
medesima.
In particolare provvede a:
- stabilire le linee generali dell’attività
della Fondazione e i relativi obiettivi
e programmi nell’ambito degli
scopi e delle attività di
cui all’articolo 2;
- approvare il bilancio di previsione
e il bilancio consuntivo,
predisposti dal Consiglio di Gestione;
- fissare i criteri per divenire
Fondatori e Partecipanti alla Fondazione
ai sensi degli articoli 9 e 10 del
presente Statuto e procedere alla
relativa nomina;
- nominare i membri del Collegio
di Gestione;
- deliberare eventuali modifiche
statutarie;
- deliberare in merito allo scioglimento
della Fondazione e alla devoluzione
del patrimonio.
Le deliberazioni concernenti l’approvazione
delle modifiche statutarie, la determinazione
dei criteri per l’ammissione
di nuovi membri alla Fondazione
e lo scioglimento dell’Ente,
sono validamente adottate con il
voto favorevole della maggioranza
assoluta dei membri del Consiglio
di Indirizzo presenti.
Articolo
14 - Convocazione e quorum
Il Consiglio di Indirizzo è
convocato dal Presidente di propria
iniziativa o su richiesta di almeno
un terzo dei suoi membri, senza
obblighi di forma purché
con mezzi idonei inoltrati almeno
dieci giorni prima di quello fissato
per l’adunanza; in caso di
necessità od urgenza, la
comunicazione può avvenire
tre giorni prima della data fissata.
L’avviso di convocazione deve
contenere l’ordine del giorno
della seduta, il luogo e l’ora.
Esso può contestualmente
indicare anche il giorno e l’ora
della seconda convocazione, e può
stabilire che questa sia fissata
lo stesso giorno della prima convocazione
a non meno di un’ora di distanza
da questa.
Il Consiglio si riunisce validamente
in prima convocazione con la presenza
della metà dei componenti.
In seconda convocazione la riunione
è valida qualunque sia il
numero degli aventi diritto.
Il Consiglio delibera a maggioranza
assoluta dei presenti, fermi restando
i quorum diversi stabiliti dal presente
Statuto.
Le riunioni sono presiedute dal
Presidente o in caso di sua assenza
od
impedimento, ove nominati, dal Vicepresidente
più anziano, in caso di assenza
anche dei Vicepresidenti, la riunione
sarà presieduta dal consigliere
più anziano d’età.
Delle riunioni del Consiglio è
redatto apposito verbale, firmato
dal chi presiede il Consiglio medesimo
e dal segretario.
Articolo
15 - Consiglio di Gestione
Il Consiglio di Gestione provvede
all’amministrazione ed alla
gestione della Fondazione con criteri
di economicità, efficienza
ed efficacia, nell’ambito
dei piani, dei progetti e delle
linee di bilancio approvati dal
Consiglio di Indirizzo. Il Consiglio
di Gestione delibera a maggioranza
dei presenti. Esso è composto
da ventitre, tutti nominati dal
Consiglio di Indirizzo, almeno 11
membri del C.I. devono esser Soci
Fondatori PersoneGiuridiche.
I Consiglieri di Gestione restano
in carica sette anni e sono riconfermabili.
La veste di membro del Consiglio
di Indirizzo non è incompatibile
con quella di membro del Consiglio
di Gestione.
Per una migliore efficacia della
gestione, il Consiglio di Gestione
nomina un Comitato Esecutivo composto
da un minimo di tre ed un massimo
di sette membri scelti fra i soci
fondatori anche al di fuori del
Consiglio di Gestione. Il Comitato
Esecutivo è presieduto dal
Presidente che ne è membro
di diritto.
Il Comitato Esecutivo provvede all’attuazione
dei deliberati del Consiglio di
Gestione, al quale riferisce al
massimo ogni bimestre: Il Comitato
Esecutivo resta in carica tre anni
ed i suoi membri possono esser riconfermati
senza limiti.
Articolo
16 - Collegio dei Partecipanti e
Consulta dei Corrispondenti
Il Collegio dei Partecipanti è
composto da tutti i Partecipanti.
Nel caso di Partecipanti persone
giuridiche o Enti, gli stessi provvedono
a designar e il loro rappresentante
stabile all’interno del Collegio
dei Partecipanti. L’incarico
può cessare per dimissioni
incompatibilità o revoca.
Il Collegio dei Partecipanti formula
pareri consultivi e proposte sulle
attività, programmi ed obiettivi
della Fondazione, già delineati
ovvero da individuarsi.
Il Collegio dei Partecipanti è
presieduto dal Presidente della
Fondazione e dallo stesso convocato,
almeno una volta l’anno.
Il Collegio dei partecipanti nomina
i propri rappresentanti nel Consiglio
di Indirizzo.La Consulta dei Corrispondenti
è composta da tutti i soci
corrispondenti, si riunisce, su
convocazione del Presidente, almeno
una volta all’anno.
Formula proposte e raccomandazioni
per l’attività della
Fondazione, nomina i propri rappresentanti
nel Consiglio di Indirizzo.
Articolo
17 - Presidente e Presidenti Onorari
Il Presidente è legale rappresentante
della Fondazione e ne cura l’amministrazione
ordinaria e straordinaria, secondo
quanto previsto dallo Statuto e
dal Regolamento Generale, coordina
le attività della Fondazione
e l’esecuzione dei deliberati
del Consiglio di Gestione, del Collegio
dei Partecipanti, della Consulta
dei Soci Corrispondenti, del Comitato
Scientifico, del Collegio dei Probiviri
*.
Nomina e revoca i Vice Presidenti,
può conferire e revocare
l’incarico di amministratore
delegato
Conferisce deleghe ed incarichi
operativi ai Soci.
Nomina e revoca il Segretario Generale
secondo quanto previsto dal successivo
art. 19.
Possono esser nominati dal Consiglio
di Indirizzo Presidenti Onorari,
sino ad un massimo di tre, nelle
persone, italiane o straniere, che
abbiano ben meritato per la cultura
ambientale. I Presidenti Onorari
possono partecipare a tutti gli
organi della Fondazione con diritto
di voto. Non hanno funzioni specifiche
né poteri sociali.
Articolo
18 - Vice Presidenti
I Vice Presidenti collaborano con
il Presidente secondo le deleghe
e direttive del Presidente.
Articolo
19 - Segretario Generale
Il Segretario Generale è
nominato e revocato dal Presidente,
sentito il Consiglio di Gestione,
tra persone di elevata qualificazione
etica e professionale, al di fuori
dei componenti del Consiglio di
Indirizzo e del Collegio dei Partecipanti.Il
Segretario Generale provvede al
coordinamento funzionale e organizzativo
delle attività della Fondazione.
Il Segretario Generale, in particolare:
- partecipa, senza diritto di voto,
fungendo da segretario, alle riunioni
di tutti gli organi della Fondazione
;
- su indirizzo del Presidente, istruisce
gli argomenti che verranno sottoposti
alla deliberazione dei diversi organi
e cura l’esecuzione delle
relative deliberazioni.
Articolo
20 - Comitato Etico e Comitato Scientifico
Il Comitato Etico è nominato
dal Presidente, sentito il Consiglio
di Gestione, ed è composto
da eminenti personalità del
mondo delle religioni, culturale,
scientifico, economico e sociale,
italiane ed estere. Sono membri
di diritto del Comitato Etico i
Soci Benemeriti.
Il Comitato Etico valuta annualmente
ed in ogni momento se ne ravvisi
la necessità la coerenza
dell’attività della
Fondazione con i principi dell’Etica
Universale e dello Statuto.
Il Comitato Scientifico è
nominato dal Presidente, sentito
il Consiglio di Gestione, ed è
composto da personalità italiane
e/o straniere esperti del settore
dell’economia solidale e dello
sviluppo compatibile. Ha il compito
di individuare, promuovere e segnalare
al Consiglio di Gestione ed a quello
di Indirizzo progetti di ricerca
nel campo di interesse della Fondazione.
Al Comitato Scientifico spetterà
il controllo scientifico dei progetti
di ricerca e la valutazione dei
risultati ottenuti.
Il Regolamento Generale della Fondazione
detta le norme di nomina e revoca
dei membri dei Comitati e del loro
funzionamento.
Articolo
21 - Collegio dei Probiviri e Collegio
dei Revisori dei Conti
Il Collegio dei Probiviri è
composto da tre membri, nominati
fra i soci fondatori dal Consiglio
di Gestione.
Valuta, su segnalazione del Presidente,
la corrispondenza del comportamento
dei Soci con le finalità
della Fondazione e propone al Presidente
l’assunzione dei provvedimenti
di sospensione o radiazione dalla
Fondazione stessa.Il funzionamento
del Collegio dei Probiviri è
analiticamente definito
dal regolamento generale. Il Presidente
del Collegio dei Probiviri partecipa
con voto consultivo al Consiglio
di Indirizzo e al Consiglio di Gestione.
Il Collegio dei Revisori dei Conti
è composto da tre membri
effettivi e due supplenti; iscritti
nel registro dei Revisori Contabili,
nominati dal Consigliò di
Indirizzo su proposta del Presidente.
Il Collegio dei Revisori dei Conti
è organo contabile della
Fondazione vigila sulla gestione
finanziaria della Fondazione, accerta
la regolare tenuta delle scritture
contabili, esamina le proposte di.
bilancio preventivo e di rendiconto
economico e finanziario, redigendo
apposite relazioni, ed effettua
verifiche di cassa.
I membri del Collegio dei Revisori
possono partecipare alle riunioni
del Consiglio di Indirizzo; Il Presidente
del Collegio dei Revisori dei Conti
partecipa con voto consultivo al
Consiglio di Indirizzo e al Consiglio
di Gestione.
I membri del Collegio dei Revisori
possono in qualsiasi momento procedere
ad. atti di ispezione e di controllo,
nonché chiedere agli amministratori
notizie sull’andamento delle
operazioni della Fondazione o su
determinati affari. Degli accertamenti
eseguiti deve farsi constare nell’apposito
libro delle adunanze e deliberazioni
del Collegio dei Revisori dei Conti.
I membri del Collegio dei Revisori
dei Conti restano in carica tre
esercizi e possono essere riconfermati.
Articolo
22 - Clausola arbitrale
Tutte le controversie relative al
presente Statuto, comprese quelle
inerenti la sua interpretazione,
esecuzione e validità saranno
deferite a un collegio arbitrale
di tre arbitri, due dei quali nominati
da ciascuna parte ed il terzo con
funzione di Presidente, scelto congiuntamente
dai due arbitri cosi designati o,
in caso di disaccordo, dal Presidente
del Tribunale di Perugia, al quale
spetterà altresì la
nomina dell’eventuale arbitro
non designato da una d ella parti.
Gli arbitri procederanno in via
irrituale e secondo equità.
La sede dell’arbitrato sarà
presso la sede della Fondazione.
Articolo
23 - Scioglimento
In caso di scioglimento della Fondazione
per qualunque causa, il patrimonio
verrà devoluto, con deliberazione
del Consiglio di Indirizzo, all'Ente
del Sacro Convento della Basilica
di S. Francesco, in Assisi
Articolo
24 - Regolamento Generale
Il Regolamento Generale, approvato
dal Consiglio di Indirizzo su proposta
del Consiglio di Gestione, prevederà
le norme di esecuzione del presente
Statuto.
Articolo
25 - Clausola di rinvio
Per quanto non previsto dai presente
Statuto si applicano le disposizioni
del Codice Civile e le norme di
legge vigenti in materia.
Articolo
26 - Norma transitoria
All’atto della costituzione
della Fondazione i Soci Fondatori
persone giuridiche indicano i loro
rappresentanti nel Consiglio di
Indirizzo e questi, congiuntamente
ai Soci Fondatori persone fisiche,
nominano il Consiglio di Gestione.
Questo si riunisce immediatamente
in sede di costituzione della Fondazione
e procede alla nomina del Presidente.
REGOLAMENTO
DELLE DELEGAZIONI
art. 01 La Fondazione SORELLA
NATURA può dar luogo,
secondo quanto previsto dall’art.
01 dello Statuto, alla costituzione
di Delegazioni: Nazionali, Regionali,
Provinciali, Comunali, in Italia o all'estero.
Possono esser anche costituite Delegazioni
di Settore, in tal caso queste possono
assumere la denominazione di Comitato.
art. 02 Le Delegazioni
sono istituite dal Presidente, sentito
il Consiglio di Gestione, che nomina
uno o più delegati per l’organizzazione
ed il reperimento soci secondo quanto
previsto dallo Statuto.
I Delegati rispondono direttamente al
Presidente, che può revocarli
in qualsiasi momento dall’incarico.
L’incarico di Delegato all’Organizzazione
di norma ha durata annuale.
Le Delegazioni sono istituite anche
su richiesta di almeno 30 soci di area
territoriale e/o di settore, omogenea.
art. 03 Le Delegazioni,
nell'ambito delle finalità generali
della Fondazione, la rappresentano nel
territorioe/o settore di competenza.
Tutte le iniziative assunte sono preventivamente
comunicate al Presidente, che ne autorizza,
o meno, lo svolgimento. Le Delegazioni
possono usare il logo della Fondazione
solo ed esclusivamente secondo le norme
impartite dalla Presidenza della Fondazione;
l’eventuale uso del Logo unitamente
a quello di altre Istituzioni può
avvenire solo previa autorizzazione
della Presidenza, sentito il C.di G.
Le Delegazioni svolgo la loro comunicazione
fruendo delle modalità e dei
materiali forniti dalla Segreteria Generale;
modalità e materiali diversi
debbo esser preventivamente autorizzati
dalla Presidenza.
art. 04 Le Delegazioni,
al raggiungimento del numero minimo
di 30 soci corrispondenti, vuoi persone
fisiche che giuridiche, sono gestite
da una Consiglio Direttivo di almeno
05 (cinque) membri - nel caso di Delegazioni
Regionali il Consiglio Direttivo eletto
dall’ assemblea dei soci afferenti
alla Delegazione dovrà prevedere
la rappresentanza di un membro per ogni
provincia della regione che abbia raggiunto
i l numero di 30 soci corrispondenti
iscritti -. L’assemblea per la
nomina è convocata dal Presidente
della Fondazione.
Il Consiglio Direttivo dura in carica
tre anni ed è eletto a maggioranza
semplice dai presenti all'assemblea
dei soci. Hanno diritto di voto solo
i soci in regola con il pagamento delle
quote sociali.
Il Consiglio Direttivo elegge il Delegato,
il Responsabile Organizzativo ed il
Segretario Economo.
Su proposta dell’Assemblea dei
soci della Delegazione può esser
nominato, dal Presidente della Fondazione,
un Presidente Onorario della Delegazione.
La formalizzazione della Delegazione
avviene con atto di scrittura privata
fra i soci , debitamente registrato,
e con assunzione del Codice Fiscale
della Delegazione
art. 05 L'Assemblea dei Soci
della Delegazione è
convocata almeno 2 (due) volte all'anno.
Delle convocazioni viene obbligatoriamente
data comunicazione al Presidente della
Fondazione, che vi partecipa direttamente
o tramite rappresentante. La convocazione
è effettuata dal Delegato; può
esser richiesta da almeno un terzo dei
soci, in tal caso è convocata
entro e non oltre 15 giorni dalla richiesta
stessa.
art. 06 Le Delegazioni, per il loro
funzionamento, ricevono dalla Fondazione
un contributo annuo commisurato alle
quote associative dei soci corrispondenti
della loro area territoriale di riferimento.
Le Delegazioni possono richiedere ai
soci una integrazione della quota sociale
e reperiscono autonomamente finanziamenti
per le loro attività e/o progetti
nell’ambito del territorio di
competenza. Le Delegazioni hanno autonomo
bilancio ed autonomia finanziaria. La
contabilità è tenuta dal
Segretario – Economo, ed è
soggetta al controllo del Presidente
Nazionale della Fondazione, che ne riferisce
almeno annualmente al C. di G. ed a
quella dei revisori dei conti
art. 08 Le Delegazioni
possono accettare, previa autorizzazione
del Consiglio di Gestione, contributi
e donazioni, mobili ed immobili.
art. 09 Le Delegazioni
non possono assumere alcun impegno finanziario
che comporti oneri per la Fondazione.
art. 10 Il Presidente
scioglie, sentiti i Probiviri ed il
Consiglio di Gestione, le Delegazioni
non o mal funzionanti.
Per tutto quanto non previsto le decisioni
definitive sono rimesse al Presidente
della Fondazione, che decide sentito
il Consiglio di Gestione.
art. 11 Il presente regolamento
è parte del Regolamento Generale
della Fondazione.