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La Fondazione

Statuto e Regolamento delle delegazioni



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Fondazione SORELLA NATURA
Riconosciuta come persona giuridica dalla Prefettura di Perugia
il 09. 09. 2003 ai sensi D.P.R. n.° 361/2002
iscrizione nel Reg. Persone Giuridiche
al n.° 1131 parte gen.- n.° 1132 parte analitica

Ente di protezione ambientale riconosciuto dallo Stato
ai sensi dell’art. 13 della legge 08.07.1986, n.° 349
D. Min. Amb e T.T. del 19. 01. 2006



ATTO DEL NOTAIO
dr. Paolo Pettinacci
rogante in Assisi
16.10.2001
Reg. il 05.11.01- vol. 1 – n.° 7347
Trascritto a PG il 20.11.2001
n.° 25771/ Part. 17419

Articolo 1 - Costituzione
È costituita una Fondazione denominata “SORELLA NATURA”, con sede ad Assisi, località S. Croce.
Delegazioni e uffici potranno essere costituiti sia in Italia che all’estero onde svolgere, in via accessoria e strumentale rispetto alle finalità della Fondazione, attività di promozione nonché di sviluppo e incremento della necessaria rete di relazioni nazionali e internazionali di supporto alla Fondazione stessa.
La Fondazione non ha scopo di lucro e non può distribuire utili.

Articolo 2 - Scopi
La Fondazione opera per lo sviluppo della cultura e dell’educazione ambientale ispirandosi al messaggio di San Francesco d’Assisi.
Primariamente la Fondazione svilupperà azioni di formazione della classe dirigente italiana ed internazionale sui temi dell’economia solidale e dello sviluppo sostenibile.
La Fondazione favorirà il confronto e la ricerca, valorizzando e rispettando le diversità di cultura, religione, etnia e popolo, ai fine trovare linee di azione comuni.
Per il raggiungimento dei suoi scopi la Fondazione potrà:
a) Stipulare ogni opportuno atto o contratto, anche per il finanziamento delle operazioni deliberate, tra cui, senza esclusione di altri, l’assunzione di prestiti e mutui a breve o a lungo termine, 1’acquisto, in proprietà o in diritto di superficie, di immobili; stipulare convenzioni di qualsiasi genere, anche trascrivibili nei pubblici registri, con enti pubblici o privati, che siano considerate opportune e utili per il raggiungimento degli scopi della Fon dazione
b) Amministrare e gestire i beni mobili ed immobili di cui sia proprietaria, locatrice, comodataria o comunque posseduti o di cui riceva apposito mandato di gestione ovvero a qualsiasi altro titolo detenuti, ovvero amministrare o gestire le somme provenienti da tale gestione;
c) Stipulare convenzioni per l’affidamento a terzi di parte dell’attività;
d) Partecipare ad associazioni, enti ed istituzioni, pubbliche e private, la cui attività sia rivolta, direttamente o indirettamente al perseguimento di scopi analoghi a quelli della Fondazione medesima; la Fondazione potrà, ove lo ritenga opportuno, concorrere anche alla costituzione degli organismi anzidetti;
e) Costituire, ovvero partecipare, società di capitali che svolgano in via strumentale ed esclusiva attività diretta al perseguimento degli scopi statutari;
f) Promuovere ed organizzare: corsi e master di istruzione superiore, anche dando vita all’istituzione di una libera università* ; seminari; corsi di formazione e di orientamento professionale, anche finalizzati all’individuazione di professionalità innovative in campo ambientale e all’occupazione; manifestazioni, convegni, incontri, procedendo alla pubblicazione dei relativi atti o documenti, e tutte quelle attività idonee a favorire un organico contatto tra la Fondazione, i relativi addetti e il pubblico
g) Svolgere, in via accessoria e strumentale al perseguimento dei fini istituzionali, attività di commercializzazione, anche con riferimento al settore dell’editoria e degli audiovisivi in genere;
h) Svolgere ogni altra attività idonea ovvero di supporto al perseguimento delle finalità istituzionali impiegando anche tecnologie avanzate.

Articolo 3 - Rapporti istituzionali o culturali
Nel rispetto della propria autonomia istituzionale ed in conformità alle leggi vigenti, la Fondazione potrà agire con spirito di collaborazione e di solidarietà con altre istituzioni.
Per l’esplicazione delle proprie attività la Fondazione potrà stipulare convenzioni con Istituti, Enti, Organismi pubblici e privati
Nell’ambito della piena autonomia delle proprie attività la Fondazione, per la realizzazione delle proprie finalità, potrà anche stabilire rapporti con organismi ed istituzioni scientifiche nazionali ed
internazionali. La Fondazione può anche, altresì, pervenire ad accordi con le Università.

Articolo 4 - Rapporti con la comunità generale
La Fondazione potrà collaborare ai piani culturali con altri Enti, Fondazioni, Associazioni e Circoli.
Il Consiglio di Gestione ha la facoltà di dichiarare benemeriti della Fondazione Enti o Persone che abbiano particolarmente contribuito allo sviluppo delle sue attività.

Articolo 5 - Patrimonio
Il patrimonio della Fondazione è composto:- dal fondo di dotazione costituito dai conferimenti in denaro o beni mobili e immobili, o altre utilità impiegabili per il perseguimento degli scopi, effettuati dai Fondatori e dai Partecipanti;
- dalle elargizioni fatte da enti o da privati con espressa destinazione a incremento del patrimonio;
- dalla parte di rendite non utilizzata che, con delibera del Consiglio di indirizzo, può essere destinata a incrementare il patrimonio;
- da contributi attribuiti al patrimonio da Organizzazioni Internazionali, dall’Unione Europea, dagli Stati, da enti territoriali o da altri enti pubblici.

Articolo 6 - Fondo di Gestione
Il fondo di gestione della Fondazione è costituito:- dalle quote annuali dei Soci;
- dalle rendite e dai proventi derivanti dal patrimonio e dalle attività della Fondazione medesima;
- da eventuali donazioni o disposizioni testamentarie che non siano espressamente destinate al fondo di dotazione;
- da eventuali altri contributi attribuiti da Organismi Internazionali, dall’Unione Europea, dagli Stati, da enti territoriali o da altri enti pubblici;
- dai contributi, in qualsiasi forma concessi, dei Fondatori e dei Partecipanti;
- dai ricavi delle attività istituzionali, accessorie, strumentali e connesse.
Le rendite e le risorse della Fondazione saranno impiegate per il funzionamento della Fondazione stessa e per la realizzazione dei suoi scopi.

Articolo 7 - Esercizio finanziario
L’esercizio finanziario ha inizio il I gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno. Il Consiglio di Indirizzo approva entro il 30 aprile di ogni anno, o qualora ritenuto opportuno entro il 30 giugno di ogni anno, il bilancio consuntivo dell’anno precedente, accompagnato dalla relazione sull’andamento della gestione sociale e dalla relazione del Collegio dei Revisori dei Conti. E’ vietata la distribuzione degli utili o avanzi di gestione nonché di fondi e riserve durante la vita della Fondazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

Articolo 8 - Membri della Fondazione
I membri della Fondazione si dividono in:
- Fondatori
- Partecipanti
- Corrispondenti
- Aderenti
- Benemeriti

Articolo 9 - Fondatori
Sono Fondatori l’Associazione SORELLA NATURA e tutti coloro, persone fisiche o giuridiche, che hanno partecipato alla costituzione della Fondazione, nonché tutte le persone fisiche, singole o associate, giuridiche, pubbliche o private, e gli enti che contribuiscano al Fondo di dotazione e/o al Fondo di gestione, chiamate a farne parte, su proposta del Consiglio di Gestione, dal Consiglio di Indirizzo ai sensi dell’art. 13 dei presente Statuto.All’atto della costituzione della Fondazione le persone giuridiche fondatrici dichiarano la loro erogazione per la costituzione del
patrimonio della Fondazione, che si pone anche quota annuale; le persone fisiche sono chiamate ad una contribuzione simbolica.

Articolo 10 - Partecipanti, Corrispondenti, Aderenti, Benemeriti
Possono ottenere la qualifica di Partecipanti le persone fisiche o giuridiche, pubbliche o private, e gli enti che, condividendo le finalità della Fondazione, contribuiscono alla vita della medesima ed alla realizzazione dei suoi scopi mediante contributi in denaro, annuali o pluriennali, con le modalità ed in misura non inferiore a quella stabilita, anche annualmente, dal Consiglio di Indirizzo, ovvero con una attività anche professionale di particolare rilievo o con l’attribuzione di beni materiali o immateriali.
La qualifica di Partecipante dura per tutto il periodo per il quale il contributo è stato regolarmente fornito.
Possono ottenere la qualifica di soci corrispondenti tutte le persone fisiche, italiane o straniere, che condividono le finalità della Fondazione e si impegnano a sostenerle e divulgarle, anche partecipando all’attività delle delegazioni, ove costituite
Il Consiglio di Gestione stabilisce annualmente la quota annua associativa per i soci corrispondenti, tale quota potrà anche esser differenziata per categorie d’appartenenza, d’età o altro.
Possono ottenere la qualifica di aderenti tutte le persone fisiche e giuridiche che, pur senza assumere obblighi e diritti sociali, dichiarino di aderire ai principi veicolati dalla Fondazione, con particolare riferimento a quelli della certificazione etico ambientale, anche rendendo pubblica tale adesione secondo le modalità indicate dalla Fondazione.
La qualifica di Socio Benemerito viene conferita dal Consiglio di Indirizzo, su proposta del Presidente, a personalità italiane ed estere che abbiano ben meritato per la cultura ambientale. I Soci Benemeriti non hanno obblighi sociali, possono partecipare, senza diritto di voto, al Consiglio di Indirizzo.

Articolo 11 - Esclusione, decadenza e recesso
Il Consiglio di Indirizzo decide con la maggioranza assoluta l’esclusione dei Fondatori ed a maggioranza quella dei Partecipanti e Corrispondenti, per grave o reiterato inadempimento degli obblighi e doveri derivanti dal presente Statuto, tra cui in via esemplificativa e non tassativa:
- condotta incompatibile con il dovere di collaborazione con le altre
componenti della Fondazione;
- comportamento contrario al dovere di prestazioni non patrimoniali
Nel caso di enti e/o persone giuridiche, l’esclusione ha luogo anche per i seguenti motivi:
- estinzione a qualsiasi titolo dovuta;
- apertura di procedura di liquidazione;
- fallimento e/o apertura delle procedure concorsuali anche
stragiudiziali;
Senza bisogno di procedere ad esclusione, decadono dalla qualifica di Soci, di tutte le categorie sociali, coloro che non adempiono all’obbligo di effettuare le contribuzioni e i conferimenti previsti dal presente Statuto, entro i termini fissati dal Consiglio di Gestione.
I Soci Fondatori, Partecipanti e Corrispondenti dotati di personalità giuridica per recedere dalla partecipazione sociale debbono darne comunicazione con lettera raccomandata R.R. almeno tre mesi prima della scadenza dell’anno solare.
In mancanza od in caso di comunicazione tardiva restano obbligati al versamento della quota annua di loro spettanza e agli obblighi previsti dal Codice Civile.
Le quote annuali dei Soci di tutte le categorie debbono esser versate entro il 30 marzo di ogni anno.
I Fondatori e i Partecipanti possono, in ogni momento, recedere dalla
Fondazione ai sensi dell’art. 24 del Codice Civile, fermo restando il dovere di adempimento delle obbligazioni assunte.

Articolo 12 - Organi della Fondazione
Sono organi della Fondazione;
- il Consiglio di Indirizzo;
- il Consiglio di Gestione;
- il Collegio dei Partecipanti;
- la Consulta dei Corrispondenti
- i Presidenti Onorari;
- il Presidente della Fondazione;
- i Vicepresidenti;
- il Segretario Generale della Fondazione;
- il Comitato Scientifico
- il Comitato Etico;
- il Collegio dei Probiviri
- il Collegio dei Revisori dei Conti.

Articolo 13 - Consiglio di Indirizzo
Il Consiglio di Indirizzo è composto dai Soci Fondatori, da un rappresentante ogni dieci soci partecipanti, da un rappresentante ogni cinquecento soci corrispondenti. Nel caso di persone giuridiche queste ultime provvederanno a designare il loro rappresentante stabile all’interno del Consiglio di Indirizzo.
Il Consiglio di Indirizzo determina, in conformità agli scopi statutari, gli obiettivi e i programmi della Fondazione e verifica i risultati complessivi della gestione della medesima.
In particolare provvede a:
- stabilire le linee generali dell’attività della Fondazione e i relativi obiettivi e programmi nell’ambito degli scopi e delle attività di cui all’articolo 2;
- approvare il bilancio di previsione e il bilancio consuntivo,
predisposti dal Consiglio di Gestione;
- fissare i criteri per divenire Fondatori e Partecipanti alla Fondazione ai sensi degli articoli 9 e 10 del presente Statuto e procedere alla relativa nomina;
- nominare i membri del Collegio di Gestione;
- deliberare eventuali modifiche statutarie;
- deliberare in merito allo scioglimento della Fondazione e alla devoluzione del patrimonio.
Le deliberazioni concernenti l’approvazione delle modifiche statutarie, la determinazione dei criteri per l’ammissione di nuovi membri alla Fondazione e lo scioglimento dell’Ente, sono validamente adottate con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei membri del Consiglio di Indirizzo presenti.

Articolo 14 - Convocazione e quorum
Il Consiglio di Indirizzo è convocato dal Presidente di propria iniziativa o su richiesta di almeno un terzo dei suoi membri, senza obblighi di forma purché con mezzi idonei inoltrati almeno dieci giorni prima di quello fissato per l’adunanza; in caso di necessità od urgenza, la comunicazione può avvenire tre giorni prima della data fissata.
L’avviso di convocazione deve contenere l’ordine del giorno della seduta, il luogo e l’ora. Esso può contestualmente indicare anche il giorno e l’ora della seconda convocazione, e può stabilire che questa sia fissata lo stesso giorno della prima convocazione a non meno di un’ora di distanza da questa.
Il Consiglio si riunisce validamente in prima convocazione con la presenza della metà dei componenti. In seconda convocazione la riunione è valida qualunque sia il numero degli aventi diritto.
Il Consiglio delibera a maggioranza assoluta dei presenti, fermi restando i quorum diversi stabiliti dal presente Statuto.
Le riunioni sono presiedute dal Presidente o in caso di sua assenza od
impedimento, ove nominati, dal Vicepresidente più anziano, in caso di assenza anche dei Vicepresidenti, la riunione sarà presieduta dal consigliere più anziano d’età.
Delle riunioni del Consiglio è redatto apposito verbale, firmato dal chi presiede il Consiglio medesimo e dal segretario.

Articolo 15 - Consiglio di Gestione
Il Consiglio di Gestione provvede all’amministrazione ed alla gestione della Fondazione con criteri di economicità, efficienza ed efficacia, nell’ambito dei piani, dei progetti e delle linee di bilancio approvati dal Consiglio di Indirizzo. Il Consiglio di Gestione delibera a maggioranza dei presenti. Esso è composto da ventitre, tutti nominati dal Consiglio di Indirizzo, almeno 11 membri del C.I. devono esser Soci Fondatori PersoneGiuridiche.
I Consiglieri di Gestione restano in carica sette anni e sono riconfermabili. La veste di membro del Consiglio di Indirizzo non è incompatibile con quella di membro del Consiglio di Gestione.
Per una migliore efficacia della gestione, il Consiglio di Gestione nomina un Comitato Esecutivo composto da un minimo di tre ed un massimo di sette membri scelti fra i soci fondatori anche al di fuori del Consiglio di Gestione. Il Comitato Esecutivo è presieduto dal Presidente che ne è membro di diritto.
Il Comitato Esecutivo provvede all’attuazione dei deliberati del Consiglio di Gestione, al quale riferisce al massimo ogni bimestre: Il Comitato Esecutivo resta in carica tre anni ed i suoi membri possono esser riconfermati senza limiti.

Articolo 16 - Collegio dei Partecipanti e Consulta dei Corrispondenti
Il Collegio dei Partecipanti è composto da tutti i Partecipanti.
Nel caso di Partecipanti persone giuridiche o Enti, gli stessi provvedono a designar e il loro rappresentante stabile all’interno del Collegio dei Partecipanti. L’incarico può cessare per dimissioni incompatibilità o revoca.
Il Collegio dei Partecipanti formula pareri consultivi e proposte sulle attività, programmi ed obiettivi della Fondazione, già delineati ovvero da individuarsi.
Il Collegio dei Partecipanti è presieduto dal Presidente della Fondazione e dallo stesso convocato, almeno una volta l’anno.
Il Collegio dei partecipanti nomina i propri rappresentanti nel Consiglio di Indirizzo.La Consulta dei Corrispondenti è composta da tutti i soci corrispondenti, si riunisce, su convocazione del Presidente, almeno una volta all’anno.
Formula proposte e raccomandazioni per l’attività della Fondazione, nomina i propri rappresentanti nel Consiglio di Indirizzo.

Articolo 17 - Presidente e Presidenti Onorari
Il Presidente è legale rappresentante della Fondazione e ne cura l’amministrazione ordinaria e straordinaria, secondo quanto previsto dallo Statuto e dal Regolamento Generale, coordina le attività della Fondazione e l’esecuzione dei deliberati del Consiglio di Gestione, del Collegio dei Partecipanti, della Consulta dei Soci Corrispondenti, del Comitato Scientifico, del Collegio dei Probiviri *.
Nomina e revoca i Vice Presidenti, può conferire e revocare l’incarico di amministratore delegato
Conferisce deleghe ed incarichi operativi ai Soci.
Nomina e revoca il Segretario Generale secondo quanto previsto dal successivo art. 19.
Possono esser nominati dal Consiglio di Indirizzo Presidenti Onorari, sino ad un massimo di tre, nelle persone, italiane o straniere, che abbiano ben meritato per la cultura ambientale. I Presidenti Onorari possono partecipare a tutti gli organi della Fondazione con diritto di voto. Non hanno funzioni specifiche né poteri sociali.

Articolo 18 - Vice Presidenti
I Vice Presidenti collaborano con il Presidente secondo le deleghe e direttive del Presidente.

Articolo 19 - Segretario Generale
Il Segretario Generale è nominato e revocato dal Presidente, sentito il Consiglio di Gestione, tra persone di elevata qualificazione etica e professionale, al di fuori dei componenti del Consiglio di Indirizzo e del Collegio dei Partecipanti.Il Segretario Generale provvede al coordinamento funzionale e organizzativo delle attività della Fondazione.
Il Segretario Generale, in particolare:
- partecipa, senza diritto di voto, fungendo da segretario, alle riunioni di tutti gli organi della Fondazione ;
- su indirizzo del Presidente, istruisce gli argomenti che verranno sottoposti alla deliberazione dei diversi organi e cura l’esecuzione delle relative deliberazioni.

Articolo 20 - Comitato Etico e Comitato Scientifico
Il Comitato Etico è nominato dal Presidente, sentito il Consiglio di Gestione, ed è composto da eminenti personalità del mondo delle religioni, culturale, scientifico, economico e sociale, italiane ed estere. Sono membri di diritto del Comitato Etico i Soci Benemeriti.
Il Comitato Etico valuta annualmente ed in ogni momento se ne ravvisi la necessità la coerenza dell’attività della Fondazione con i principi dell’Etica Universale e dello Statuto.
Il Comitato Scientifico è nominato dal Presidente, sentito il Consiglio di Gestione, ed è composto da personalità italiane e/o straniere esperti del settore dell’economia solidale e dello sviluppo compatibile. Ha il compito di individuare, promuovere e segnalare al Consiglio di Gestione ed a quello di Indirizzo progetti di ricerca nel campo di interesse della Fondazione.
Al Comitato Scientifico spetterà il controllo scientifico dei progetti di ricerca e la valutazione dei risultati ottenuti.
Il Regolamento Generale della Fondazione detta le norme di nomina e revoca dei membri dei Comitati e del loro funzionamento.

Articolo 21 - Collegio dei Probiviri e Collegio dei Revisori dei Conti
Il Collegio dei Probiviri è composto da tre membri, nominati fra i soci fondatori dal Consiglio di Gestione.
Valuta, su segnalazione del Presidente, la corrispondenza del comportamento dei Soci con le finalità della Fondazione e propone al Presidente l’assunzione dei provvedimenti di sospensione o radiazione dalla Fondazione stessa.Il funzionamento del Collegio dei Probiviri è analiticamente definito
dal regolamento generale. Il Presidente del Collegio dei Probiviri partecipa con voto consultivo al Consiglio di Indirizzo e al Consiglio di Gestione.
Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto da tre membri effettivi e due supplenti; iscritti nel registro dei Revisori Contabili, nominati dal Consigliò di Indirizzo su proposta del Presidente.
Il Collegio dei Revisori dei Conti è organo contabile della Fondazione vigila sulla gestione finanziaria della Fondazione, accerta la regolare tenuta delle scritture contabili, esamina le proposte di. bilancio preventivo e di rendiconto economico e finanziario, redigendo apposite relazioni, ed effettua verifiche di cassa.
I membri del Collegio dei Revisori possono partecipare alle riunioni del Consiglio di Indirizzo; Il Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti partecipa con voto consultivo al Consiglio di Indirizzo e al Consiglio di Gestione.
I membri del Collegio dei Revisori possono in qualsiasi momento procedere ad. atti di ispezione e di controllo, nonché chiedere agli amministratori notizie sull’andamento delle operazioni della Fondazione o su determinati affari. Degli accertamenti eseguiti deve farsi constare nell’apposito libro delle adunanze e deliberazioni del Collegio dei Revisori dei Conti.
I membri del Collegio dei Revisori dei Conti restano in carica tre esercizi e possono essere riconfermati.

Articolo 22 - Clausola arbitrale
Tutte le controversie relative al presente Statuto, comprese quelle inerenti la sua interpretazione, esecuzione e validità saranno deferite a un collegio arbitrale di tre arbitri, due dei quali nominati da ciascuna parte ed il terzo con funzione di Presidente, scelto congiuntamente dai due arbitri cosi designati o, in caso di disaccordo, dal Presidente del Tribunale di Perugia, al quale spetterà altresì la nomina dell’eventuale arbitro non designato da una d ella parti.
Gli arbitri procederanno in via irrituale e secondo equità.
La sede dell’arbitrato sarà presso la sede della Fondazione.

Articolo 23 - Scioglimento
In caso di scioglimento della Fondazione per qualunque causa, il patrimonio verrà devoluto, con deliberazione del Consiglio di Indirizzo, all'Ente del Sacro Convento della Basilica di S. Francesco, in Assisi

Articolo 24 - Regolamento Generale
Il Regolamento Generale, approvato dal Consiglio di Indirizzo su proposta del Consiglio di Gestione, prevederà le norme di esecuzione del presente Statuto.

Articolo 25 - Clausola di rinvio
Per quanto non previsto dai presente Statuto si applicano le disposizioni del Codice Civile e le norme di legge vigenti in materia.

Articolo 26 - Norma transitoria
All’atto della costituzione della Fondazione i Soci Fondatori persone giuridiche indicano i loro rappresentanti nel Consiglio di Indirizzo e questi, congiuntamente ai Soci Fondatori persone fisiche, nominano il Consiglio di Gestione. Questo si riunisce immediatamente in sede di costituzione della Fondazione e procede alla nomina del Presidente.



REGOLAMENTO DELLE DELEGAZIONI

art. 01 La Fondazione SORELLA NATURA può dar luogo, secondo quanto previsto dall’art. 01 dello Statuto, alla costituzione di Delegazioni: Nazionali, Regionali, Provinciali, Comunali, in Italia o all'estero.
Possono esser anche costituite Delegazioni di Settore, in tal caso queste possono assumere la denominazione di Comitato.
art. 02 Le Delegazioni sono istituite dal Presidente, sentito il Consiglio di Gestione, che nomina uno o più delegati per l’organizzazione ed il reperimento soci secondo quanto previsto dallo Statuto.
I Delegati rispondono direttamente al Presidente, che può revocarli in qualsiasi momento dall’incarico. L’incarico di Delegato all’Organizzazione di norma ha durata annuale.
Le Delegazioni sono istituite anche su richiesta di almeno 30 soci di area territoriale e/o di settore, omogenea.
art. 03 Le Delegazioni, nell'ambito delle finalità generali della Fondazione, la rappresentano nel territorioe/o settore di competenza. Tutte le iniziative assunte sono preventivamente comunicate al Presidente, che ne autorizza, o meno, lo svolgimento. Le Delegazioni possono usare il logo della Fondazione solo ed esclusivamente secondo le norme impartite dalla Presidenza della Fondazione; l’eventuale uso del Logo unitamente a quello di altre Istituzioni può avvenire solo previa autorizzazione della Presidenza, sentito il C.di G.
Le Delegazioni svolgo la loro comunicazione fruendo delle modalità e dei materiali forniti dalla Segreteria Generale; modalità e materiali diversi debbo esser preventivamente autorizzati dalla Presidenza.
art. 04 Le Delegazioni, al raggiungimento del numero minimo di 30 soci corrispondenti, vuoi persone fisiche che giuridiche, sono gestite da una Consiglio Direttivo di almeno 05 (cinque) membri - nel caso di Delegazioni Regionali il Consiglio Direttivo eletto dall’ assemblea dei soci afferenti alla Delegazione dovrà prevedere la rappresentanza di un membro per ogni provincia della regione che abbia raggiunto i l numero di 30 soci corrispondenti iscritti -. L’assemblea per la nomina è convocata dal Presidente della Fondazione.
Il Consiglio Direttivo dura in carica tre anni ed è eletto a maggioranza semplice dai presenti all'assemblea dei soci. Hanno diritto di voto solo i soci in regola con il pagamento delle quote sociali.
Il Consiglio Direttivo elegge il Delegato, il Responsabile Organizzativo ed il Segretario Economo.
Su proposta dell’Assemblea dei soci della Delegazione può esser nominato, dal Presidente della Fondazione, un Presidente Onorario della Delegazione.
La formalizzazione della Delegazione avviene con atto di scrittura privata fra i soci , debitamente registrato, e con assunzione del Codice Fiscale della Delegazione
art. 05 L'Assemblea dei Soci della Delegazione è convocata almeno 2 (due) volte all'anno. Delle convocazioni viene obbligatoriamente data comunicazione al Presidente della Fondazione, che vi partecipa direttamente o tramite rappresentante. La convocazione è effettuata dal Delegato; può esser richiesta da almeno un terzo dei soci, in tal caso è convocata entro e non oltre 15 giorni dalla richiesta stessa.
art. 06 Le Delegazioni, per il loro funzionamento, ricevono dalla Fondazione un contributo annuo commisurato alle quote associative dei soci corrispondenti della loro area territoriale di riferimento. Le Delegazioni possono richiedere ai soci una integrazione della quota sociale e reperiscono autonomamente finanziamenti per le loro attività e/o progetti nell’ambito del territorio di competenza. Le Delegazioni hanno autonomo bilancio ed autonomia finanziaria. La contabilità è tenuta dal Segretario – Economo, ed è soggetta al controllo del Presidente Nazionale della Fondazione, che ne riferisce almeno annualmente al C. di G. ed a quella dei revisori dei conti
art. 08 Le Delegazioni possono accettare, previa autorizzazione del Consiglio di Gestione, contributi e donazioni, mobili ed immobili.
art. 09 Le Delegazioni non possono assumere alcun impegno finanziario che comporti oneri per la Fondazione.
art. 10 Il Presidente scioglie, sentiti i Probiviri ed il Consiglio di Gestione, le Delegazioni non o mal funzionanti.
Per tutto quanto non previsto le decisioni definitive sono rimesse al Presidente della Fondazione, che decide sentito il Consiglio di Gestione.
art. 11 Il presente regolamento è parte del Regolamento Generale della Fondazione.

© 2007 F. Sorella Natura